CLAUSOLA SOSPENSIVA
L’efficacia per l’Associazione SANI della perdita della locuzione “Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale” e della relativa abbreviazione ONLUS, e dell'inserimento della locuzione Ente del Terzo Settore (in acronimo E.T.S.) sono rispettivamente subordinate alla decorrenza del termine di cui all’art.104 comma 2 del D.Lgs. 117/17 ed alla sua iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S.).
Fermo restando quanto sopra, poiché anche la cessazione delle vecchie normative statutarie conformi al Dlgs 460/1997 ma non al D.Lgs 117/17 è subordinata alle stesse condizioni, al fine di un miglior coordinamento e di una maggiore comprensibilità, il presente statuto nella sua interezza entrerà in vigore contestualmente all'iscrizione dell’Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S.).
Sommario
Art. 1 – Denominazione e sede .............................................................................................. 2
Art. 2 - Durata ............................................................................................................................ 2
Art. 3 - Scopo, finalità e attività ............................................................................................. 2
Art. 4 - Ammissione e numero degli associati .................................................................... 3
Art. 5 - Diritti e obblighi degli associati .............................................................................. 4
Art. 6 – Quota associativa........................................................................................................ 4
Art. 7 - Perdita della qualifica di associato .......................................................................... 5
Art. 8 – Patrimonio sociale ...................................................................................................... 5
Art. 9 - Divieto di distribuzione degli utili ......................................................................... 5
Art. 10 - Bilancio di esercizio ................................................................................................. 5
Art. 11 – Libri associativi ........................................................................................................ 5
Art. 12 - Volontari ..................................................................................................................... 6
Art. 13 - Lavoratori ................................................................................................................... 6
Art. 14 – Organi dell’Associazione........................................................................................ 6
Art. 15 - Assemblea .................................................................................................................. 7
Art. 16 – Consiglio direttivo ................................................................................................... 8
Art. 17 – Il Presidente ed il Vice-presidente ....................................................................... 9
Art. 18 - Organo di controllo .................................................................................................. 9
Art. 19 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo ...................................... 10
Art. 20 - Rinvio ........................................................................................................................ 10
Art. 1 – Denominazione e sede
E’ costituita, ai sensi dell’articolo 14 del Codice Civile e degli artt. 4 e seguenti D.Lgs. 117/17
un’Associazione avente la seguente denominazione: “Santa Maria Nuova Associazione Nefropatici
Indipendenti E.T.S.” in sigla S.A.N.I. E.T.S., soggetto ad iscrizione nella sezione “Altri Enti del Terzo
settore”, di cui al punto g) art. 46 D.Lgs 117/17, del R.U.N.T.S. (In appresso "Associazione").
L’Associazione, assume nella propria denominazione la qualificazione di Ente del Terzo Settore (o
E.T.S.), che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni
comunicazione e manifestazione esterna della medesima.
L’Associazione è apartitica e apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza alcun scopo di lucro.
Il funzionamento dell’Associazione è disciplinato dal Codice Civile, dal D.Lgs 117/17, dalle loro
successive modifiche, dalle altre normative tempo per tempo applicabili, dal presente statuto e dal
relativo regolamento di amministrazione L’Associazione ha sede legale nel Comune di Firenze, presso l’indirizzo stabilito dal Consiglio direttivo.
L’Associazione potrà istituire e sopprimere sedi secondarie.
Art. 2 - Durata
L’Associazione ha durata illimitata.
Art. 3 - Scopo, finalità e attività
L’Associazione opera senza scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità
sociale, mediante l’esercizio in via principale di attività di interesse generale così come indicate alle
lettere a, c, d, h, i, k, dell’art 5 del D.Lgs 117/17 operando in favore dei propri associati, di loro
familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati.
Le attività dell’Associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini
e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona; in ogni caso l’Associazione non dispone
limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in
relazione all’ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo,
della quota associativa.
Essa ha lo scopo di migliorare la qualità della vita dei soggetti nefropatici contribuendo alla serenità e dignità della loro esistenza e a sostenere le loro famiglie.
Per conseguire il proprio scopo opera nel settore dei servizi educativi, ricreativi, culturali, socioterapeutici per soggetti nefropatici e per i loro familiari.
Nell’esercizio della propria attività istituzionale l’Associazione:
- promuove e coordina programmi e progetti volti a favorire la prevenzione e il trattamento delle
nefropatie e dell'insufficienza renale cronica;
- organizza servizi informativi per la flessibilità nella fruizione dei servizi nefrologici, sia a livello
strettamente sanitario che a livello socio-sanitario;
- organizza attività culturali, ludiche e ricreative;
- organizza percorsi formativi, corsi e incontri;
- fornisce servizi di supporto e sostegno alle famiglie;
- coordina e sviluppa programmi e progetti socioterapeutici;
- promuove e coordina programmi e progetti volti a favorire la ricerca nell'ambito della psicologia e
sociologia, per alleviare i disagi dei pazienti nefropatici e dei loro familiari;
- promozione e coordinamento di attività volte al reclutamento, formazione, perfezionamento,
aggiornamento e specializzazione di medici, infermieri e di tutto il personale sanitario;
- organizzazione di eventi e iniziative culturali ricreative;
- sviluppo di rapporti di collaborazione con università ed enti di ricerca pubblici e priva ti nel campo
delle nefropatie e dell'insufficienza renale cronica;
- organizzazione di iniziative per reperire i mezzi finanziari occorrenti per conseguire le finalità
istituzionali anche mediante pubbliche sottoscrizioni.
L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del Terzo Settore, anche attività
diverse da quelle di interesse generale, purché siano secondarie e strumentali rispetto a quelle
istituzionali, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.
L’Associazione ha inoltre facoltà di avviare attività di raccolta fondi in linea con l’art. 7 D.Lgs.
117/17.
Per conseguire lo scopo sociale l’Associazione potrà assumere qualsiasi iniziativa ritenuta utile e
opportuna a stipulare accordi, contratti e convenzioni con la Pubblica Amministrazione, con enti,
associazioni, comitati, fondazioni e con soggetti privati sia italiani che stranieri, nonché compiere
tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie che riterrà opportune.
Art. 4 - Ammissione e numero degli associati
Il numero dei Associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito
dalla Legge. Possono aderire all’Associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo Settore o senza
scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività
dell’associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.
Gli aspiranti Associati devono farne richiesta ad almeno un componente del Consiglio direttivo,
menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita unitamente all’attestazione di accettare ed attenersi allo Statuto al regolamento interno e alle deliberazioni degli organi sociali.
Il Consiglio direttivo, deve deliberare sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti
con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte, comunicare all’interessato la
deliberazione di ammissione e procedere con l’annotazione nel Libro degli Associati. Al nuovo
Associato verrà consegnata la tessera dell’Associazione.
Qualora la domanda di ammissione sia rigettata, il Consiglio direttivo deve motivare la
deliberazione e comunicarla all’interessato che può, entro 60 giorni, chiedere che sull'istanza si
pronunci l'Assemblea in occasione della loro successiva convocazione.
Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall’Art. 7.
Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione
strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di Associato solo previo consenso dei genitori o
tutori e tramite le medesime figure esercitano il diritto di voto in Assemblea.
Art. 5 - Diritti e obblighi degli associati
Gli associati hanno il diritto di:
- leggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
- frequentare i locali dell’associazione e partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni
promosse dall’associazione;
- concorrere all’elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e
consultare i libri associativi.
Gli associati hanno l’obbligo di:
- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini
di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini stabiliti
dal Consiglio direttivo.
Art. 6 – Quota associativa
La quota associativa rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno
economico dell’Associazione, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di
partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile, rivalutabile o trasmissibile.
L’importo della quota associativa annuale viene deliberato dal Consiglio direttivo.
Art. 7 - Perdita della qualifica di associato
La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione e per Mancato pagamento della
quota associativa.
L’associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali
Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o
morali di una certa gravità all’associazione, può essere escluso dall’associazione mediante
deliberazione dell’Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni
dell’interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente
all’associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni e ricorrere all’autorità giudiziaria entro
sei mesi dal giorno della notifica dell’esclusione.
L’associato può sempre recedere dall’associazione. Chi intende recedere dall’associazione deve
comunicare in forma scritta la sua decisione all’Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare
una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all’associato.
La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purché sia fatta almeno 3
mesi prima.
Art. 8 – Patrimonio sociale
Il patrimonio sociale dell’Associazione è indivisibile ed è costituito da beni mobili ed immobili di
proprietà dell’Associazione; esso può essere incrementato mediante la destinazione di contributi,
erogazioni, donazioni e lasciti ricevuti dall’Associazione, oltre che di eventuali ricavi, rendite o
entrate in generale.
Il patrimonio sociale è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria nell’esclusivo
perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Art. 9 - Divieto di distribuzione degli utili
L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi
e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed
altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di
scioglimento individuale del rapporto associativo.
Art. 10 - Bilancio di esercizio
L’associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di
ogni anno.
Esso è predisposto dal Consiglio direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla
chiusura dell’esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del
Terzo Settore.
Art. 11 – Libri associativi
L’associazione deve tenere i seguenti libri:
- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, tenuto a cura dello stesso
organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello
stesso organo se previsto dalla Legge.
Art. 12 - Volontari
I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’associazione, attività
in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie
capacità.
La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro,
neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall’art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o
autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.
L’associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
Per ciascuna iniziativa il Consiglio direttivo indica nominativamente i volontari impiegati, anche in
base alle loro caratteristiche.
Art. 13 - Lavoratori
L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o
di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento
delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.
In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del
numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.
Art. 14 – Organi dell’Associazione
Sono organi dell’associazione:
- l’Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente
- il Vice presidente
- l’Organo di controllo.
Tutte le cariche elettive sono gratuite.
Art. 15 - Assemblea
Nell’Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli
associati. Ciascun associato ha un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati (si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili).
La convocazione dell’Assemblea avviene mediante comunicazione scritta anche via mail, pec, fax,
contenente il luogo, la data e l’ora di prima e seconda convocazione e l’ordine del giorno, spedita
almeno cinque giorni prima della data fissata per l’Assemblea all’indirizzo risultante dal libro degli
associati. E possibile partecipare all’Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione purché sia accertata dal Presidente l’identità dei partecipanti.
L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno, entro il mese di aprile, per l’approvazione del
bilancio di esercizio.
L’Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta
richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.
L’Assemblea ha le seguenti competenze:
- nomina e revoca il Presidente ed il Vice-presidente dell’Associazione;
- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato
della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell’art. 28 del
Codice del Terzo Settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell’Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall’Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua
competenza.
L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.
L’Assemblea delibera a maggioranza di voti dei presenti. Nelle deliberazioni di approvazione del
bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.
Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno il 75% degli associati e il voto favorevole
della maggioranza dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto
favorevole di almeno il 75% degli associati.
Art. 16 – Consiglio direttivo
Il Consiglio direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla
quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.
Rientra nella sfera di competenza del Consiglio direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell’Assemblea o di altri organi associativi. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:
- eseguire le deliberazioni dell’Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate
dall’Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l’eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e la programmazione
economica dell’esercizio;
- deliberare l’ammissione e l’esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’associazione o ad essa
affidati.
Il Consiglio direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra tre e sette membri,
nominati dall’Assemblea per la durata di tre anni e sino all’approvazione del bilancio del terzo anno
e sono rieleggibili.
La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.
Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel
Registro unico nazionale del Terzo Settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art.
26 del Codice del Terzo Settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.
Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale
potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
Art. 17 – Il Presidente ed il Vice-presidente
Il Presidente ed il Vice Presidente sono eletti dall’Assemblea.
Al Presidente spetta in via esclusiva la rappresentanza legale generale dell’Associazione di fronte a
terzi ed in giudizio ed in qualsiasi sede.
Il Presidente ed il Vice Presidente durano in carica quanto il Consiglio direttivo e cessano per
scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa
dall’Assemblea, con la maggioranza dei presenti.
Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio direttivo, svolge l’ordinaria
amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest’ultimo in merito
all’attività compiuta.
Il Vice-presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia
impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.
Art. 18 - Organo di controllo
L’Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge
o per volontà dell’Assemblea. I componenti dell’Organo di controllo, ai quali si applica l’art. 2399
del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di
corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231,
qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile
e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell’apposito registro. L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
Se l’Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l’associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.
Art. 19 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo
In caso di estinzione o scioglimento dell’associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo
parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo Settore, da quando sarà
operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo Settore.
L’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri
associati.
Art. 20 - Rinvio
Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni
e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3
luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.
Firenze, 10 novembre 2024